Il Piano Educativo Individualizzato (PEI): natura giuridica, ruolo del GLO e responsabilità nella scuola inclusiva

Il PEI

1.1 Origine e finalità del PEI nel sistema scolastico inclusivo

Competenze Psicopedagogiche per il Docente Inclusivo

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Il Piano Educativo Individualizzato, comunemente noto come PEI, rappresenta oggi il cardine della progettazione didattica per gli alunni con disabilità. Nato come strumento pedagogico per personalizzare gli interventi educativi, nel tempo ha assunto una valenza giuridico-amministrativa sempre più marcata, diventando un documento ufficiale che impegna la scuola e ne orienta le decisioni operative.

L’evoluzione normativa del PEI segue quella del principio di inclusione nella scuola italiana. La Legge 104 del 1992 pose le basi di un sistema integrato di tutela dei diritti delle persone con disabilità, introducendo il concetto di “progetto di vita” e affermando che la scuola ha il dovere di predisporre interventi educativi individualizzati. A distanza di venticinque anni, il Decreto Legislativo 66 del 2017 ha ridefinito l’intero assetto, collegando la redazione del PEI al profilo di funzionamento ispirato al modello bio-psico-sociale dell’OMS (ICF). Da allora, il PEI non è più soltanto un documento pedagogico, ma un atto amministrativo obbligatorio, vincolato a una procedura formalizzata, a responsabilità precise e a tempi stabiliti.

La natura di atto amministrativo implica che il PEI produca effetti giuridici. Esso vincola l’amministrazione scolastica, che deve garantire le risorse e gli interventi in esso previsti, e diventa un riferimento per eventuali contenziosi. Ciò significa che ogni decisione contenuta nel documento — dalle ore di sostegno agli obiettivi educativi, fino alla tipologia di prove d’esame — deve essere motivata, coerente e tracciabile. L’assenza di motivazione o la redazione superficiale possono configurare violazioni di legge, come ribadito più volte dalla giurisprudenza amministrativa.

Oltre alla sua dimensione giuridica, il PEI conserva la sua funzione educativa originaria: rappresenta il punto di incontro tra la progettazione didattica e la realtà concreta dello studente, con l’obiettivo di garantire equità, partecipazione e sviluppo delle potenzialità individuali. È, in altre parole, la traduzione operativa del diritto allo studio personalizzato. Ogni anno scolastico, attraverso il PEI, la scuola pianifica e documenta il percorso dell’alunno, ne valuta i progressi, individua barriere e facilitatori e adegua la didattica alle esigenze evolutive.

Nel contesto contemporaneo, il PEI si colloca così tra pedagogia e diritto: un documento che unisce la progettazione didattica alla responsabilità amministrativa, richiedendo competenze professionali, coordinamento tra figure e conoscenza puntuale della normativa vigente. In questa prospettiva, non è un semplice modulo da compilare, ma un processo di costruzione collegiale che coinvolge docenti, dirigenti, famiglie e servizi territoriali, in una logica di corresponsabilità e trasparenza.

1.2 L’obbligatorietà e la scansione temporale del PEI

La redazione del Piano Educativo Individualizzato non è una facoltà discrezionale della scuola, ma un obbligo giuridico previsto dalla normativa sull’inclusione scolastica. In quanto atto amministrativo doveroso, il PEI deve essere redatto ogni anno per ciascun alunno con certificazione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, così come previsto dal Decreto Legislativo 66/2017 e dai Decreti Interministeriali n. 182/2020 e n. 153/2023. La sua mancanza o un suo aggiornamento incompleto costituiscono un’omissione amministrativa che può determinare responsabilità per l’istituzione scolastica e per il dirigente che la rappresenta.

L’obbligatorietà deriva da una logica di tutela del diritto allo studio: la scuola, ente pubblico dotato di autonomia, è tenuta a garantire pari opportunità di apprendimento, e il PEI è lo strumento attraverso cui tale diritto si concretizza. Ogni istituzione scolastica, pertanto, deve predisporre, approvare, aggiornare e verificare il documento secondo una scansione temporale definita, che assicura continuità e monitoraggio costante del percorso formativo.

Le tre fasi fondamentali del PEI annuale

Redazione e approvazione iniziale (entro il 31 ottobre)

All’inizio dell’anno scolastico il GLO – Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione – elabora e approva il PEI per l’anno in corso. Questo documento definisce il profilo dello studente, gli obiettivi personalizzati, le modalità di intervento, gli strumenti compensativi, le misure di sostegno e i criteri di valutazione. È il momento in cui si costruisce la “mappa di navigazione” educativa dell’alunno.

Verifica intermedia (tra novembre e maggio)

Durante l’anno, almeno una volta, il GLO effettua una verifica intermedia per monitorare l’andamento del percorso, valutare l’efficacia degli interventi e apportare eventuali modifiche. Il PEI è infatti un documento “dinamico”, che si adatta all’evoluzione dello studente e alle variazioni del contesto didattico. Questa fase testimonia l’importanza del principio di flessibilità educativa, che evita la rigidità di un piano statico e inadeguato.

Verifica finale e PEI di giugno (entro il 30 giugno)

Alla conclusione dell’anno scolastico si redige la verifica finale, che coincide spesso con la fase di quantificazione delle risorse per l’anno successivo (ore di sostegno, assistenti, figure professionali). In questa sede il GLO valuta gli esiti raggiunti rispetto agli obiettivi previsti, documenta i risultati e formula la proposta di fabbisogno per l’anno successivo. È una tappa cruciale, poiché i contenuti del PEI finale hanno valore anche ai fini delle determinazioni amministrative sull’organico di sostegno.

PEI provvisorio e PEI definitivo

Esistono casi specifici in cui si redige un PEI provvisorio, generalmente entro il 30 giugno, ad esempio per:

  • alunni certificati per la prima volta;
  • studenti che cambiano ordine o grado di scuola;
  • situazioni in cui la documentazione sanitaria non è ancora completa.

Il PEI definitivo, invece, viene approvato entro ottobre dell’anno successivo, una volta consolidata la certificazione e verificata la continuità del percorso. Questa distinzione, chiarita anche nella Nota Ministeriale 39602 del 26 maggio 2025, garantisce che nessun alunno resti privo di una pianificazione formativa anche in fase di transizione.

In sintesi, la scansione temporale del PEI riflette una logica di responsabilità progressiva: il documento nasce, si sviluppa e si conclude entro ogni anno scolastico, assicurando tracciabilità, aggiornamento e tutela dei diritti. La sua annualità, lungi dall’essere un semplice obbligo burocratico, rappresenta la garanzia che ogni studente riceva un progetto educativo realmente aderente alle proprie esigenze evolutive.

1.3 La motivazione del PEI come requisito giuridico

Nel linguaggio amministrativo, motivare significa rendere esplicite le ragioni per cui un’amministrazione adotta una determinata decisione. Questo principio, sancito dall’articolo 3 della Legge 241 del 1990, si applica pienamente anche al Piano Educativo Individualizzato, che è a tutti gli effetti un atto amministrativo di natura vincolante. La motivazione costituisce quindi il cuore giuridico del PEI: è ciò che lo rende legittimo, trasparente e opponibile in caso di contenzioso.

La motivazione adeguata non si limita a una formula generica, ma deve illustrare in modo chiaro i criteri utilizzati per definire obiettivi, strategie didattiche e soprattutto il fabbisogno di risorse professionali. Quando il GLO propone un numero di ore di sostegno o richiede specifici interventi educativi, deve basarsi su dati oggettivi, osservazioni documentate e riferimenti al profilo di funzionamento dell’alunno. In mancanza di tali elementi, il PEI rischia di essere considerato atto carente di motivazione, quindi illegittimo ai sensi della legge amministrativa.

Negli ultimi anni, diverse sentenze amministrative hanno sottolineato l’importanza di una motivazione chiara e circostanziata. Tra queste, la TAR Campania – Napoli, sentenza n. 5095 del 2024, ha stabilito che un PEI non può limitarsi a indicare il numero di ore di sostegno in modo generico o senza collegamento evidente con le necessità dello studente. Nel caso esaminato, la scuola aveva assegnato meno ore di quanto suggerito dal gruppo di lavoro, senza fornire alcuna spiegazione nel verbale o nel documento. Il giudice ha riconosciuto la violazione dell’obbligo di motivazione e ha imposto all’amministrazione la revisione del PEI, riconoscendo alla famiglia il diritto alle ore richieste.

Questa pronuncia, come molte altre, ribadisce che la chiarezza argomentativa è condizione essenziale per la validità dell’atto: il PEI non è un documento formale, ma un provvedimento che incide concretamente sui diritti dell’alunno.

La motivazione assume anche un valore pedagogico e deontologico. Esplicitare le ragioni di una scelta significa garantire trasparenza verso le famiglie, favorire la collaborazione tra docenti e rendere verificabile l’efficacia delle strategie adottate. Una motivazione ben costruita mostra la coerenza tra diagnosi, obiettivi, metodologie e valutazione, evitando incoerenze che potrebbero indebolire la credibilità dell’istituzione scolastica.

Dal punto di vista operativo, ciò implica che ogni parte del PEI debba essere coerente e giustificata:

  • le ore di sostegno devono derivare dall’analisi delle dimensioni del funzionamento secondo il modello ICF;
  • le modalità di verifica e valutazione devono essere spiegate in rapporto agli obiettivi fissati;
  • le scelte didattiche devono essere collegate ai bisogni documentati e alle evidenze di osservazione.

Infine, la motivazione non è solo un requisito iniziale, ma un processo continuo. Ogni aggiornamento o revisione del PEI deve essere accompagnato da una nuova esplicitazione delle ragioni che hanno condotto a modifiche sostanziali. In questo modo la scuola garantisce il principio di trasparenza amministrativa e rafforza il valore giuridico del documento, trasformando il PEI in uno strumento di tutela non solo per lo studente, ma anche per l’intera comunità scolastica, che può così operare in un quadro chiaro di responsabilità condivisa.

2.1 La struttura del GLO e la distinzione tra componenti e partecipanti

Il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO) è l’organo collegiale che, all’interno della scuola, ha il compito di elaborare, approvare e aggiornare il Piano Educativo Individualizzato (PEI). La sua istituzione risponde a una logica di corresponsabilità: il percorso di un alunno con disabilità non può dipendere dall’iniziativa di un singolo docente, ma deve essere frutto di una valutazione condivisa e formalmente riconosciuta. Il GLO, dunque, rappresenta il punto di sintesi tra la dimensione pedagogica, amministrativa e sociale dell’inclusione.

Il riferimento normativo principale si trova nell’articolo 9 del Decreto Legislativo 66/2017, integrato e aggiornato dal Decreto Interministeriale 182/2020 e dal successivo D.I. 153/2023. Secondo tali disposizioni, il GLO è composto dai docenti della classe e dal dirigente scolastico o da un suo delegato, solitamente la funzione strumentale per l’inclusione o un collaboratore individuato. A questi membri si affiancano altri soggetti che partecipano alle riunioni, ma non ne fanno formalmente parte: la famiglia dello studente, lo stesso alunno (se in grado di partecipare), eventuali specialisti dell’unità di valutazione multidisciplinare, rappresentanti dei servizi sociali o sanitari, e, quando opportuno, personale ATA coinvolto nei processi di assistenza e supporto.

È essenziale distinguere tra componenti e partecipanti.

  • I componenti del GLO (docenti e dirigente) detengono il potere deliberativo e sottoscrivono il PEI in quanto responsabili dell’elaborazione e approvazione del documento.
  • I partecipanti (famiglia, studente, esperti, operatori esterni, collaboratori scolastici) apportano invece un contributo consultivo, tecnico o informativo. La loro presenza garantisce che il piano educativo tenga conto di tutte le dimensioni del funzionamento e favorisca una reale collaborazione scuola–famiglia–territorio, ma non comporta poteri decisionali.

Questa distinzione non è formale, bensì sostanziale: serve a chiarire chi assume la responsabilità amministrativa del PEI. La firma dei componenti, infatti, attesta l’approvazione e l’impegno della scuola a dare attuazione alle misure previste. Le firme dei partecipanti, invece, valgono come presa visione e condivisione dei contenuti, senza implicare responsabilità diretta. L’unica eccezione è rappresentata dal PEI differenziato, che deve essere concordato con la famiglia: in questo caso, la firma dei genitori è condizione di validità del documento, poiché esprime l’accettazione di un percorso formativo che non conduce al rilascio del diploma ma a un attestato di credito formativo.

Il GLO si riunisce più volte durante l’anno, secondo le scadenze previste: all’inizio per la redazione del PEI, a metà anno per la verifica intermedia e a fine anno per la valutazione finale. Ogni riunione deve essere verbalizzata e convocata formalmente dal dirigente o dal suo delegato, affinché il procedimento amministrativo risulti regolare e trasparente.

Dal punto di vista operativo, il GLO costituisce un microcosmo di governance dell’inclusione: la scuola vi esercita la propria autonomia didattica, il dirigente la funzione di garanzia e coordinamento, i docenti l’elaborazione pedagogica, le famiglie la partecipazione affettiva e informativa, e i servizi territoriali il supporto tecnico e sanitario. È solo dall’integrazione di questi ruoli che il PEI può diventare uno strumento efficace, capace di conciliare il principio di legalità con quello di personalizzazione educativa.

2.2 La firma e il valore giuridico delle sottoscrizioni

Nel contesto della scuola inclusiva, la firma apposta sul Piano Educativo Individualizzato (PEI) non è un semplice adempimento formale: essa rappresenta l’atto conclusivo di un procedimento amministrativo e sancisce la responsabilità delle decisioni adottate. Comprendere il significato giuridico delle diverse sottoscrizioni è fondamentale per evitare ambiguità o errori che potrebbero compromettere la validità del documento.

Come chiarito dalle Linee guida allegate al D.I. 153/2023, la firma dei componenti del GLO – cioè dei docenti della classe e del dirigente scolastico o di un suo delegato – ha valore di approvazione del PEI. In termini giuridici, ciò significa che la scuola si impegna a realizzare le misure previste nel documento, assumendone la piena responsabilità amministrativa. Il dirigente, in quanto rappresentante legale dell’istituzione scolastica, controfirma il PEI per garantirne la conformità alla normativa vigente e per formalizzare l’atto che diventerà parte integrante degli atti amministrativi della scuola.

Diverso è invece il significato della firma apposta dai partecipanti esterni al GLO, come i genitori, lo studente, gli operatori dei servizi sociosanitari o il personale ATA. In questi casi la sottoscrizione ha valore di presa visione e condivisione del contenuto, e non di approvazione. Essa testimonia la partecipazione al processo decisionale, ma non comporta obblighi giuridici diretti. È un segno di trasparenza e di collaborazione, non di responsabilità amministrativa.

Il caso particolare del PEI differenziato

Un’eccezione importante è costituita dal PEI differenziato, previsto esclusivamente nella scuola secondaria di secondo grado, quando il percorso dell’alunno prevede obiettivi formativi non equipollenti a quelli della classe e conduce al rilascio di un attestato di credito formativo anziché del diploma. In questo caso, la firma della famiglia non è solo un atto di conoscenza: è un atto di consenso formale, necessario affinché la scuola possa attuare il percorso differenziato. Senza la sottoscrizione dei genitori, il PEI non può essere approvato né messo in esecuzione. La logica è quella del principio di leale collaborazione tra scuola e famiglia, volto a tutelare lo studente da decisioni unilaterali che incidono sul suo diritto al titolo di studio.

Il valore probatorio e la tracciabilità delle firme

Dal punto di vista amministrativo, le firme costituiscono anche una garanzia di tracciabilità del procedimento. La presenza di firme autentiche e correttamente riferibili ai soggetti coinvolti consente di verificare chi ha partecipato, quando e con quale ruolo. Nei casi di contenzioso, il verbale del GLO e le firme sul PEI assumono valore probatorio, attestando la regolarità del processo di approvazione e la correttezza delle decisioni assunte.

La digitalizzazione del PEI

Con la progressiva digitalizzazione dei processi scolastici, il PEI online sta diventando sempre più diffuso. L’applicativo ministeriale, sviluppato a partire dal 2024, consente la compilazione, la conservazione e la sottoscrizione digitale del documento tramite sistemi di autenticazione sicura, come SPID, CIE o firma elettronica qualificata. Questa modalità riduce i margini di errore, garantisce la conservazione a norma e semplifica l’interoperabilità con le piattaforme regionali e sanitarie. Inoltre, l’uso del sistema Sigillo, menzionato dalle linee guida, consente la verifica preventiva dei dati e delle firme prima dell’approvazione ufficiale, rafforzando l’efficienza e la trasparenza amministrativa.

In sintesi, firmare un PEI significa assumere un impegno formale e documentabile. Per i docenti e per il dirigente, rappresenta un atto di responsabilità verso lo Stato e verso l’alunno; per la famiglia, un segno di partecipazione e di fiducia nel percorso educativo. La chiarezza su questi ruoli, unita alla precisione formale delle sottoscrizioni, tutela sia i diritti dello studente sia la legittimità dell’azione amministrativa della scuola.

2.3 La verbalizzazione e la tracciabilità delle decisioni

Ogni fase del percorso di elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) deve essere documentata attraverso un verbale ufficiale del Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO). Questo adempimento, spesso percepito come una formalità, ha in realtà una funzione cruciale: garantire trasparenza, tracciabilità e legittimità del procedimento amministrativo che porta alla definizione del PEI.

Il verbale del GLO è un atto pubblico interno, redatto da un segretario verbalizzante e sottoscritto dal dirigente scolastico (o dal suo delegato), entrambi in qualità di pubblici ufficiali. In quanto tale, il verbale fa piena fede di quanto accaduto durante la seduta, salvo querela di falso, e costituisce la prova documentale della regolarità del processo di elaborazione. Non è dunque un semplice riepilogo, ma un documento giuridico che integra il PEI stesso, poiché contiene le motivazioni, i contributi e le osservazioni dei diversi soggetti coinvolti, elementi indispensabili per attestare la correttezza del procedimento.

La normativa più recente, in particolare il D.I. 182/2020 e le Linee guida allegate al D.I. 153/2023, sottolinea che il GLO deve “tenere in massima considerazione gli apporti dei partecipanti”. Ciò significa che nel verbale devono essere riportati, anche in forma sintetica ma chiara, i contributi di genitori, studenti, operatori sanitari e figure professionali esterne. La tracciabilità delle opinioni espresse consente di dimostrare che le decisioni finali del gruppo non sono state arbitrarie, ma frutto di un confronto tra più prospettive.

Dal punto di vista amministrativo, il verbale svolge tre funzioni principali:

  • Funzione probatoria: certifica che la riunione si è svolta regolarmente, che le convocazioni sono state effettuate, che le deliberazioni sono state assunte con la presenza dei soggetti competenti e che le firme apposte sono autentiche.
  • Funzione motivazionale: integra e rafforza la motivazione del PEI, rendendo evidente il percorso logico e documentale che ha condotto alle scelte finali (ad esempio la determinazione delle ore di sostegno o la scelta tra percorso ordinario e differenziato).
  • Funzione di tutela: protegge la scuola e i docenti da contestazioni, poiché dimostra che le decisioni sono state prese collegialmente, in modo trasparente e in conformità alle norme.

Un verbale incompleto o generico può esporre la scuola a contenziosi: ad esempio, se non viene riportato l’intervento di un genitore che esprime disaccordo, o se non si documentano le motivazioni di una decisione, il PEI rischia di essere impugnato come atto viziato. È dunque buona prassi che il verbale riporti, oltre alle presenze e all’ordine del giorno, le principali osservazioni emerse, le decisioni assunte e la sintesi delle motivazioni, anche quando vi siano opinioni divergenti.

L’avvento del PEI digitale ha ulteriormente rafforzato la tracciabilità. I verbali possono oggi essere redatti e conservati in formato elettronico, integrati nel fascicolo digitale dello studente. Attraverso sistemi come il Sigillo o altre piattaforme ministeriali interoperabili, è possibile allegare automaticamente il verbale al PEI e associarlo alle firme digitali dei partecipanti, assicurando validità legale, integrità dei dati e conservazione a norma.

In conclusione, la verbalizzazione non è un aspetto accessorio, ma un pilastro di legalità e trasparenza nel processo inclusivo. Il verbale del GLO documenta la storia amministrativa del PEI, ne certifica la correttezza procedurale e garantisce la tracciabilità delle decisioni. È, di fatto, lo strumento che rende visibile il dialogo tra scuola, famiglia e servizi, traducendo la collegialità in un atto amministrativo compiuto.

3.1 Il nesso tra PEI e richiesta di organico di sostegno

Uno degli aspetti più rilevanti del Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il suo legame diretto con la determinazione del fabbisogno di sostegno. In termini amministrativi, ciò significa che le ore di sostegno assegnate a ciascun alunno con disabilità non derivano da un automatismo, ma da una valutazione documentata contenuta nel PEI stesso. Questo legame rende il PEI non solo un documento didattico, ma anche il principale strumento di programmazione delle risorse umane destinate all’inclusione.

Secondo l’articolo 18 del Decreto Interministeriale 182/2020, aggiornato dal D.I. 153/2023, il GLO deve esplicitare nel PEI le dimensioni del funzionamento dell’alunno in base al modello ICF (funzioni corporee, attività, partecipazione, fattori ambientali), indicando per ciascuna di esse il livello di autonomia e i relativi facilitatori e barriere. È su questa analisi funzionale che si fonda la proposta di ore di sostegno, che il dirigente scolastico trasmette all’Ufficio Scolastico Territoriale (UST) come richiesta motivata di organico.

L’assegnazione delle ore non può quindi essere decisa in modo discrezionale o sulla base di criteri generici come la “gravità” della disabilità, concetto ormai superato. La normativa più recente ha infatti abolito la corrispondenza automatica tra “gravità” e quantità di ore (ad esempio 18 ore per la gravità e 9 per i casi lievi), sostituendola con una valutazione qualitativa e personalizzata del bisogno educativo. In questo senso, il PEI assume il ruolo di documento istruttorio su cui si fonda la determinazione amministrativa del sostegno.

Ogni proposta formulata nel PEI deve essere adeguatamente motivata, specificando perché si richiede un certo numero di ore e in che modo tali ore rispondono ai bisogni di partecipazione e apprendimento dello studente. L’obbligo di motivazione trova fondamento sia nella Legge 241/1990, sia nella giurisprudenza amministrativa, che in più occasioni ha censurato decisioni scolastiche prive di adeguata argomentazione. Ad esempio, diverse sentenze del TAR Campania e del TAR Lazio hanno stabilito che una proposta di sostegno generica o incoerente con il profilo funzionale dell’alunno può essere annullata, imponendo all’amministrazione la riformulazione del PEI e la riassegnazione delle risorse.

In pratica, il PEI finale di giugno rappresenta la base amministrativa per la proposta di organico di sostegno da parte del dirigente scolastico. Tale proposta viene poi esaminata dagli uffici territoriali competenti, che possono accoglierla integralmente o parzialmente, ma sempre in coerenza con le motivazioni presenti nel documento. Se la scuola non argomenta in modo chiaro il fabbisogno, rischia non solo una riduzione delle risorse, ma anche l’annullamento del provvedimento per carenza istruttoria.

Questo sistema di collegamento tra progettazione educativa e amministrazione delle risorse riflette un principio di fondo: il sostegno non è una misura assistenziale, ma un mezzo per garantire il diritto allo studio personalizzato. Ogni ora richiesta deve corrispondere a un bisogno reale, osservato e documentato, e ogni decisione deve essere giustificata da evidenze pedagogiche e funzionali. Da qui deriva l’importanza di una redazione accurata e condivisa del PEI, in cui le osservazioni dei docenti, le valutazioni degli specialisti e i contributi della famiglia convergono in un quadro organico, fondato su dati concreti e verificabili.

In conclusione, il PEI è al tempo stesso progetto educativo e atto amministrativo di spesa pubblica: attraverso di esso, la scuola individua le necessità dell’alunno e chiede allo Stato le risorse per soddisfarle. La precisione, la motivazione e la coerenza del documento non sono quindi solo garanzie di efficacia didattica, ma anche condizioni di legittimità amministrativa e di corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

3.2 Il piano per l’inclusione come quadro di riferimento

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI), pur centrato sul singolo alunno, non può essere interpretato come un documento isolato. Esso si colloca all’interno di un sistema più ampio di pianificazione strategica che fa capo al Piano per l’Inclusione (PI) e al Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), strumenti che delineano la visione complessiva della scuola in materia di equità, accessibilità e partecipazione. Questa interconnessione tra livelli – individuale, organizzativo e istituzionale – è ciò che conferisce coerenza e continuità alle politiche inclusive scolastiche.

Il Decreto Legislativo 66/2017, all’articolo 8, stabilisce che ogni istituzione scolastica deve predisporre annualmente un Piano per l’Inclusione, elaborato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) e approvato dal Collegio dei docenti. Tale piano, successivamente integrato nel PTOF e deliberato dal Consiglio di Istituto, ha la funzione di mettere “a sistema” tutte le risorse, le azioni e le strategie adottate per promuovere l’inclusione scolastica. In questa prospettiva, il PEI rappresenta la declinazione individuale del Piano per l’Inclusione: mentre il PI definisce obiettivi, linee guida e modalità di utilizzo delle risorse a livello d’istituto, il PEI traduce tali principi nella pratica educativa rivolta al singolo studente.

Il GLI svolge un ruolo tecnico e consultivo di grande importanza. Composto da docenti curricolari e di sostegno, personale ATA, specialisti dell’ASL o dei servizi territoriali e, quando possibile, rappresentanti dei genitori o delle associazioni del territorio, il gruppo analizza le criticità emergenti, propone azioni di miglioramento e coordina le attività di formazione interna. Il dirigente scolastico ne assicura il funzionamento, raccordando il GLI con il GLO e con gli organi collegiali dell’istituto. In questo modo, l’inclusione diventa una responsabilità di sistema, che coinvolge tutta la comunità scolastica e non solo il singolo docente di sostegno.

Dal punto di vista amministrativo, il Piano per l’Inclusione ha anche una funzione di legittimazione delle richieste di risorse. Le ore di sostegno, gli assistenti educativi e le misure di supporto personale o tecnologico sono infatti inserite nel piano d’istituto, che ne documenta la coerenza con le esigenze complessive della scuola. Ciò consente al dirigente di motivare in modo più solido le richieste di organico o di finanziamento agli uffici territoriali e agli enti locali.

Il collegamento tra PEI, PI e PTOF garantisce inoltre la continuità educativa tra ordini di scuola e tra anni scolastici. Le informazioni raccolte nel PEI finale di giugno vengono riprese nel Piano per l’Inclusione dell’anno successivo, favorendo un passaggio fluido di competenze, strategie e buone pratiche. Questo approccio evita la frammentazione degli interventi e assicura che ogni alunno sia seguito lungo tutto il suo percorso formativo con una visione unitaria.

In sintesi, mentre il PEI rappresenta la personalizzazione educativa, il Piano per l’Inclusione rappresenta la strategia d’istituto che rende possibile quella personalizzazione. Il primo guarda alla persona, il secondo al sistema; insieme traducono il principio di inclusione da valore dichiarato a prassi concreta. Solo integrando questi due livelli – individuale e organizzativo – la scuola può realizzare pienamente il mandato costituzionale di garantire a tutti gli studenti pari opportunità di apprendimento e partecipazione.

3.3 Le responsabilità dei docenti e della scuola

Redigere, approvare e attuare un Piano Educativo Individualizzato (PEI) significa assumere una responsabilità professionale e amministrativa che coinvolge l’intera comunità scolastica. Il PEI non è solo un documento tecnico, ma un atto ufficiale che impegna la scuola di fronte alla legge e alle famiglie. Ogni decisione in esso contenuta produce effetti giuridici e didattici, e proprio per questo richiede attenzione, competenza e coerenza.

Responsabilità collegiale e individuale

La responsabilità principale nella redazione del PEI ricade sul Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO), che agisce in rappresentanza dell’istituzione scolastica. Tutti i docenti che fanno parte del consiglio di classe, in quanto componenti del GLO, condividono la responsabilità collegiale delle scelte pedagogiche e valutative contenute nel piano. Questo principio discende direttamente dall’articolo 316 del Decreto Legislativo 297/1994, che attribuisce al consiglio di classe la competenza collegiale sulla valutazione degli studenti e sulla progettazione educativa. Ne consegue che l’inclusione non è un compito riservato al solo docente di sostegno, ma una missione comune di tutto il team docente.

Accanto alla responsabilità collegiale esiste una responsabilità individuale, legata alla correttezza e alla diligenza nell’esecuzione delle attività previste dal PEI. Ogni docente è tenuto ad attuare gli interventi concordati, a documentare le attività svolte e a partecipare alle verifiche periodiche. L’omissione di tali adempimenti può configurare una negligenza professionale, rilevante sia sul piano disciplinare sia su quello civilistico, in caso di danni o violazioni dei diritti dell’alunno.

Il ruolo del dirigente scolastico

Il dirigente scolastico esercita una duplice funzione: di garanzia e di direzione. È responsabile della corretta applicazione delle norme in materia di inclusione, della convocazione del GLO, della custodia dei verbali e della trasmissione degli atti agli uffici territoriali. Inoltre, deve vigilare affinché il PEI venga effettivamente attuato e che le risorse richieste siano utilizzate in modo appropriato. In quanto rappresentante legale dell’istituto, il dirigente è anche il primo responsabile dell’eventuale illegittimità amministrativa del PEI, ad esempio se il documento non è motivato o non rispetta le procedure previste. Tuttavia, la sua responsabilità non esonera i docenti da quella personale: il PEI è il risultato di un processo condiviso e ogni firma comporta corresponsabilità.

Responsabilità etica e professionale

Oltre all’aspetto giuridico, la redazione del PEI comporta una responsabilità etico-pedagogica. Operare per l’inclusione significa riconoscere il valore di ogni studente, indipendentemente dal suo funzionamento, e costruire percorsi educativi che favoriscano autonomia, partecipazione e dignità. Questa dimensione deontologica è ribadita anche dal Codice di comportamento del personale della scuola (D.P.R. 62/2013), che richiama il dovere di agire con equità, trasparenza e rispetto della persona. Il docente è chiamato a tradurre tali principi in scelte didattiche concrete, coerenti con le finalità del PEI e sostenute da una costante riflessione professionale.

Responsabilità amministrativa e tutela della scuola

Sul piano amministrativo, il PEI costituisce un atto che può essere oggetto di controllo da parte di famiglie, ispettori e autorità giudiziarie. Una redazione accurata, motivata e tempestiva rappresenta dunque la principale tutela per la scuola: in caso di contestazioni, la documentazione puntuale dimostra che l’istituto ha agito con competenza e diligenza. Viceversa, un PEI incompleto, privo di verbali o di motivazione adeguata può esporre l’amministrazione a ricorsi, come dimostrano numerosi casi in cui i tribunali amministrativi hanno accolto le istanze delle famiglie per difetti formali o sostanziali del documento.

In sintesi, la responsabilità che deriva dal PEI è triplice:

  • educativa, perché riguarda la qualità del percorso di apprendimento;
  • amministrativa, perché implica obblighi procedurali e formali;
  • etica, perché tocca la dignità e i diritti della persona.

Quando questi tre piani si armonizzano, la scuola non solo adempie ai propri doveri di legge, ma realizza il senso più autentico della sua missione pubblica: garantire a ciascuno un’educazione equa, personalizzata e orientata alla crescita.

4. Conclusione e riflessioni operative

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) rappresenta oggi uno dei più chiari esempi di come la scuola italiana abbia saputo trasformare un principio etico – l’inclusione – in una pratica amministrativa strutturata e in un diritto esigibile. Non è solo un documento tecnico o un insieme di schede da compilare: è l’espressione concreta della capacità della scuola di accogliere la diversità e di tradurla in percorsi educativi personalizzati e sostenibili.

Nel corso degli anni, la normativa ha reso sempre più esplicito il duplice volto del PEI: da un lato strumento pedagogico, frutto della professionalità dei docenti e della conoscenza dell’alunno; dall’altro atto amministrativo, soggetto a regole procedurali, firme, verbali e motivazioni formali. Questa doppia natura non deve essere vissuta come un vincolo, ma come una garanzia: il rispetto delle procedure tutela sia i diritti dello studente sia la correttezza dell’azione della scuola. Un PEI ben costruito è, allo stesso tempo, una buona pratica educativa e un atto di legalità amministrativa.

L’inclusione non si realizza, tuttavia, solo attraverso i documenti. Essa richiede una cultura condivisa all’interno della scuola, in cui dirigenti, insegnanti, famiglie e servizi territoriali collaborino per un obiettivo comune: assicurare a ciascun alunno le condizioni per apprendere, partecipare e crescere. Il GLO, in questa prospettiva, non è soltanto un gruppo tecnico, ma il simbolo di una comunità educativa integrata, in cui le competenze pedagogiche si intrecciano con quelle organizzative e giuridiche.

Un altro elemento chiave è la continuità. L’inclusione non può essere episodica: richiede coerenza tra un anno e l’altro, tra ordini di scuola, tra gli interventi individuali e le strategie d’istituto. In questo senso, il raccordo tra PEI, Piano per l’Inclusione e PTOF garantisce che la progettazione non si esaurisca nel singolo caso, ma diventi patrimonio stabile della scuola, in un processo di miglioramento continuo.

Dal punto di vista operativo, l’efficacia del PEI dipende da tre fattori essenziali:

  • Accuratezza documentale, per assicurare validità giuridica e trasparenza;
  • Coerenza pedagogica, per garantire che le scelte siano fondate su osservazioni, evidenze e criteri condivisi;
  • Collaborazione tra attori, condizione imprescindibile per costruire un progetto realmente personalizzato.

Il futuro dell’inclusione scolastica passa attraverso una sempre maggiore integrazione digitale e una più ampia formazione del personale: la digitalizzazione del PEI, le firme elettroniche e la gestione online dei verbali semplificano le procedure, ma richiedono anche competenze nuove e consapevolezza delle responsabilità connesse.

In conclusione, il PEI è il punto d’incontro tra diritto e pedagogia, tra burocrazia e umanità. La sua forza risiede nella capacità di coniugare la precisione dell’atto amministrativo con la sensibilità educativa. Quando è redatto con rigore, partecipazione e rispetto delle norme, esso non solo risponde a un obbligo di legge, ma incarna la missione più alta della scuola pubblica: offrire a ogni persona la possibilità di apprendere secondo le proprie capacità, in un ambiente che riconosce e valorizza le differenze come risorsa comune.

Box pratici riassuntivi

Punti chiave

  • Il PEI è un atto amministrativo obbligatorio, oltre che uno strumento educativo personalizzato.
  • Il documento nasce all’interno del GLO, che ne cura la redazione, l’approvazione e la verifica periodica.
  • Ogni decisione contenuta nel PEI deve essere motivata, coerente con il profilo di funzionamento e formalmente tracciabile.
  • Le firme attestano ruoli diversi: approvazione per i docenti e il dirigente, presa visione per famiglia e operatori.
  • Il verbale del GLO costituisce parte integrante del procedimento e ha valore probatorio.
  • Il PEI annuale è la base per la richiesta di organico di sostegno e per la pianificazione delle risorse.
  • Il Piano per l’Inclusione e il PTOF offrono il quadro strategico in cui i PEI individuali si inseriscono.
  • Le responsabilità nella gestione del PEI sono collegiali, individuali, amministrative e anche etico-professionali.

Errori comuni

  • Trattare il PEI come un mero adempimento burocratico, senza analisi funzionale o motivazione.
  • Redigere il documento in modo frettoloso o senza coinvolgere tutti i membri del GLO.
  • Omettere la verbalizzazione o compilare verbali generici, privi di data o di firme complete.
  • Confondere la firma di presa visione con quella di approvazione.
  • Non collegare il PEI al profilo di funzionamento e al Piano per l’Inclusione.
  • Trascurare l’aggiornamento del PEI in corso d’anno o non predisporre la verifica finale.

Checklist operativa per i docenti

  • Analizzare il profilo di funzionamento secondo i criteri ICF.
  • Convocare regolarmente il GLO e redigere verbali completi.
  • Esplicitare motivazioni e criteri di scelta per obiettivi e risorse.
  • Coinvolgere la famiglia e, se possibile, lo studente nel processo decisionale.
  • Coordinare il PEI con il Piano per l’Inclusione e il PTOF.
  • Conservare tutta la documentazione a norma, anche in formato digitale.
  • Aggiornare e verificare il PEI almeno due volte l’anno.

Suggerimenti operativi

  • Redigere il PEI in linguaggio chiaro e inclusivo, comprensibile anche per le famiglie.
  • Evitare espressioni valutative o giudicanti: privilegiare termini descrittivi e oggettivi.
  • Utilizzare la piattaforma digitale ministeriale per garantire la validità delle firme e la conservazione a norma.
  • Favorire il confronto costante con il GLI per mantenere coerenza tra i casi individuali e le politiche d’istituto.
  • Prevedere momenti di formazione interna su normativa, ICF e redazione dei PEI, per uniformare criteri e linguaggio.

Fonti e letture consigliate

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità.
  • Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 – Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
  • Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 e D.I. 153/2023 – Modelli nazionali di PEI e Linee guida aggiornate.
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Norme generali sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti.
  • TAR Campania, Napoli, Sentenza n. 5095/2024 – Obbligo di motivazione nel PEI e assegnazione delle ore di sostegno.
  • Linee guida per l’inclusione scolastica 2023-2025, Ministero dell’Istruzione e del Merito – Quadro strategico e operativo per le scuole.
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