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Acquista su Amazon Scarica l’indice in PDFIl sostegno scolastico non è un obbligo imposto all’alunno né un intervento coercitivo che deve essere accettato senza possibilità di confronto. È una risorsa attraverso la quale la scuola rende effettivo il diritto all’educazione, all’istruzione e all’inclusione dello studente con disabilità.
La famiglia partecipa alle decisioni, può esprimere dubbi o dissenso e può comunicare di non voler richiedere o utilizzare la risorsa del docente di sostegno. Questa scelta, però, non equivale alla semplice rinuncia a un servizio privato: il diritto tutelato appartiene prima di tutto all’alunno e deve essere valutato alla luce del suo interesse concreto.
La scuola, quindi, non può ignorare la posizione della famiglia, ma non può neppure disinteressarsi delle conseguenze che la mancata attivazione o utilizzazione del sostegno potrebbe avere sul percorso scolastico del minore.
Il sostegno scolastico è un diritto, non un obbligo imposto
La Legge 104/1992 riconosce alla persona con disabilità il diritto all’educazione e all’istruzione nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado. Il D.Lgs. 66/2017, modificato dal D.Lgs. 96/2019, considera inoltre l’inclusione una responsabilità condivisa dall’intera comunità scolastica e attribuisce alla famiglia un ruolo attivo nel percorso educativo, all’interno del quadro normativo dell’inclusione scolastica.
Occorre distinguere quattro aspetti:
- Diritto dell’alunno: ricevere le misure, le risorse e gli interventi necessari per partecipare alla vita scolastica.
- Partecipazione della famiglia: essere informata, ascoltata e coinvolta nelle decisioni riguardanti il percorso.
- Dovere della scuola: tutelare il diritto allo studio e predisporre condizioni realmente inclusive.
- Assenza di coercizione: il sostegno non può essere trattato come un intervento da applicare ignorando ogni confronto con la famiglia e con lo studente.
A essere obbligata non è la famiglia ad “accettare un insegnante”, ma la scuola a non trascurare i bisogni educativi dell’alunno e a garantire il diritto all’inclusione attraverso gli strumenti previsti dalla normativa.
Il fatto che il sostegno sia un diritto significa che deve essere reso disponibile quando ne ricorrono le condizioni. Non significa, però, che possa essere organizzato senza ascoltare lo studente e chi esercita la responsabilità genitoriale.
Che cosa può decidere la famiglia
La famiglia non è una semplice destinataria delle decisioni prese dalla scuola. Partecipa al percorso inclusivo, fornisce informazioni utili, trasmette la documentazione prevista e può esprimere la propria posizione sulle misure proposte.
In particolare, può:
- promuovere, attraverso i canali previsti, il percorso di accertamento ai fini dell’inclusione scolastica;
- trasmettere alla scuola la documentazione necessaria;
- partecipare agli incontri del Gruppo di lavoro operativo per l’inclusione, il GLO;
- chiedere spiegazioni sulle finalità e sulle modalità di utilizzo del sostegno;
- segnalare interventi ritenuti poco adeguati, eccessivamente individualizzanti o separanti;
- chiedere che vengano valorizzate l’autonomia e la partecipazione dell’alunno;
- comunicare formalmente di non voler richiedere o utilizzare la risorsa del docente di sostegno.
Il GLO è composto dal team dei docenti o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale e delle figure professionali che interagiscono con l’alunno. Quando possibile, deve essere assicurata anche la partecipazione attiva dello studente, nel rispetto del principio di autodeterminazione.
La partecipazione della famiglia non le attribuisce, però, il potere di stabilire unilateralmente come la scuola debba organizzare il proprio personale. Le decisioni devono essere costruite attraverso il confronto e orientate all’interesse dell’alunno.
Il ruolo della certificazione e della documentazione scolastica
L’attivazione formale del percorso previsto per gli alunni con disabilità richiede la documentazione stabilita dalla normativa. La scuola non può attribuire autonomamente una condizione di disabilità a un alunno né attivare il sostegno soltanto sulla base delle difficoltà osservate in classe.
In assenza della documentazione necessaria, i docenti possono:
- osservare e documentare i bisogni educativi;
- confrontarsi con la famiglia;
- adattare attività, strumenti e modalità didattiche;
- utilizzare le ordinarie strategie di individualizzazione e personalizzazione rivolte alla classe;
- suggerire alla famiglia di rivolgersi ai servizi competenti.
Non possono, invece, sostituirsi alla famiglia nell’avvio del percorso sanitario e amministrativo né attivare autonomamente il sostegno didattico.
Quando la documentazione viene trasmessa alla scuola, sorgono precisi doveri di progettazione, legati anche alla funzione del nuovo PEI su base ICF. Il PEI deve essere elaborato e approvato dal GLO, tenendo conto del funzionamento dell’alunno, delle barriere presenti nel contesto, dei facilitatori e degli interventi necessari per favorire apprendimento, comunicazione, relazioni, autonomia e partecipazione.
La documentazione non autorizza comunque la scuola a escludere la famiglia dalle decisioni. Serve a riconoscere formalmente i bisogni e a predisporre le condizioni necessarie per il diritto allo studio, non a trasformare l’alunno nel destinatario passivo di interventi decisi da altri.
Le procedure di accertamento della disabilità stanno attraversando una fase di transizione legata alla riforma introdotta dal D.Lgs. 62/2024. Nel 2026 le nuove modalità di valutazione di base sono applicate in via sperimentale in numerose province, mentre l’estensione nazionale è prevista dal 1° gennaio 2027. Per conoscere la procedura concretamente applicabile è quindi opportuno verificare le indicazioni aggiornate dell’INPS e dei servizi del territorio.
La famiglia può rifiutare l’insegnante di sostegno?
La normativa non configura il sostegno come un trattamento coercitivo. La famiglia può quindi manifestare la propria contrarietà e formalizzare la volontà di non avvalersi della risorsa del docente di sostegno.
Non esiste un obbligo personale dell’alunno a trascorrere un determinato numero di ore accanto al docente di sostegno né a ricevere continuamente interventi individuali.
Prima di considerare definitiva la scelta, però, è necessario chiarire che cosa venga effettivamente rifiutato. Le situazioni possono essere molto diverse:
- la famiglia non intende richiedere l’accertamento ai fini dell’inclusione scolastica;
- non vuole trasmettere alla scuola la documentazione sanitaria;
- contesta il modo in cui il sostegno viene utilizzato;
- considera l’intervento eccessivamente individualizzante o separante;
- teme che il figlio venga identificato soltanto attraverso la disabilità;
- vuole rinunciare alla presenza del docente di sostegno, pur mantenendo la documentazione agli atti.
Queste decisioni non producono necessariamente gli stessi effetti. Per questo una frase generica come “non vogliamo più il sostegno” non dovrebbe chiudere immediatamente il confronto.
La scuola dovrebbe chiedere alla famiglia di precisare per iscritto l’oggetto della scelta e fornire informazioni comprensibili sulle possibili conseguenze educative e organizzative.
La rinuncia alla sola risorsa professionale non determina automaticamente la revoca della certificazione. Non fa neppure venir meno, da sola, il diritto all’inclusione o le responsabilità educative della scuola. Gli effetti sul PEI, sulla valutazione e sulle altre misure devono essere esaminati nel caso concreto, tenendo conto della documentazione che rimane valida e delle decisioni assunte nelle sedi competenti.
In alcuni casi il rifiuto nasce dalla percezione che l’alunno venga isolato, seguito sempre individualmente o separato dai compagni. Una situazione di questo tipo non dimostra necessariamente che il sostegno sia inutile: può indicare che devono essere modificate le modalità con cui viene utilizzato.
Il docente di sostegno è una risorsa della classe
L’insegnante di sostegno non è un insegnante privato assegnato esclusivamente a un singolo alunno. La compresenza inclusiva tra i docenti si inserisce, infatti, in una responsabilità educativa condivisa.
La normativa gli riconosce la contitolarità della classe nella quale opera. Il docente di sostegno partecipa alla programmazione educativa e didattica, alle attività collegiali e alla valutazione degli alunni, assumendo responsabilità nei confronti dell’intero gruppo.
Anche il PEI inserisce il sostegno all’interno di una responsabilità condivisa dalla comunità scolastica. Le modalità di sostegno didattico, gli interventi inclusivi e le strategie educative non riguardano soltanto il docente specializzato, ma tutto il team o consiglio di classe.
Accettare il sostegno non significa necessariamente accettare:
- un affiancamento individuale permanente;
- l’uscita sistematica dalla classe;
- la sostituzione dei docenti curricolari;
- una dipendenza continua da un solo insegnante;
- attività completamente separate da quelle dei compagni.
Il docente di sostegno deve contribuire a rendere il contesto accessibile e partecipativo. Il modo concreto in cui opera deve essere coerente con le necessità dell’alunno, con le attività della classe e con gli obiettivi indicati nel PEI.
Allo stesso modo, l’eventuale rinuncia alla risorsa non elimina la responsabilità dei docenti curricolari. L’alunno continua a essere parte della classe e tutti gli insegnanti conservano il dovere di favorirne l’apprendimento, la partecipazione e il benessere.
La famiglia, inoltre, può esprimersi sul percorso del proprio figlio, ma non può impedire al docente di sostegno, in quanto contitolare, di svolgere le proprie funzioni educative e didattiche nei confronti della classe.
Che cosa può fare la scuola quando famiglia e docenti non sono d’accordo
Quando emergono posizioni differenti, la scuola non dovrebbe rispondere né con un’imposizione né con una rinuncia immediata alle proprie responsabilità.
Chiarire l’oggetto del dissenso
Il primo passaggio consiste nel comprendere che cosa la famiglia non condivida.
Il problema potrebbe riguardare:
- la presenza del docente;
- il modo in cui interviene;
- le frequenti uscite dalla classe;
- il timore di una stigmatizzazione;
- una limitazione dell’autonomia;
- una diversa valutazione dei bisogni dell’alunno;
- la mancata collaborazione tra docenti curricolari e docente di sostegno.
Una posizione precisa è più facile da affrontare rispetto a un rifiuto generico.
Fornire informazioni comprensibili
La famiglia deve essere informata sulla funzione del sostegno e sulle conseguenze che potrebbero derivare dalla mancata attivazione o utilizzazione della risorsa.
L’informazione deve essere concreta e collegata alla situazione dell’alunno, evitando pressioni, minacce o formule esclusivamente burocratiche.
Non basta affermare che il sostegno “serve”. Occorre spiegare:
- quali ostacoli dovrebbe contribuire a ridurre;
- quali attività potrebbe rendere accessibili;
- quali autonomie dovrebbe favorire;
- quali difficoltà potrebbero emergere senza la risorsa;
- come si intende evitare un intervento separante o eccessivamente assistenziale.
Ascoltare l’alunno
Quando l’età, le capacità comunicative e le condizioni personali lo consentono, anche lo studente deve essere coinvolto.
Il D.Lgs. 66/2017, come modificato nel 2019, prevede la partecipazione attiva dello studente con disabilità all’interno del GLO nel rispetto del principio di autodeterminazione.
Il suo punto di vista può aiutare a distinguere tra un sostegno realmente utile e modalità percepite come invadenti, separanti o poco rispettose dell’autonomia.
L’ascolto deve essere adattato all’età e alle modalità comunicative della persona. Non può ridursi alla richiesta di una risposta formale, soprattutto quando lo studente necessita di strumenti, tempi o mediazioni specifiche per esprimersi.
Utilizzare il GLO come sede di confronto
Il ruolo del GLO nel percorso inclusivo consiste nell’offrire la sede nella quale docenti, famiglia, figure professionali e servizi possono esaminare i bisogni dell’alunno e verificare l’efficacia degli interventi.
Il confronto non dovrebbe servire a mettere la famiglia in minoranza, ma a costruire una rappresentazione condivisa della situazione.
Il gruppo può valutare, per esempio:
- una diversa organizzazione delle attività;
- una maggiore presenza del docente di sostegno nel lavoro con tutta la classe;
- una riduzione delle uscite individuali;
- un avvicendamento tra docenti curricolari e docente specializzato;
- strategie che favoriscano maggiormente autonomia e partecipazione;
- una verifica periodica degli effetti delle modifiche concordate.
Confrontarsi con i servizi
Con il coinvolgimento della famiglia, il confronto può essere esteso ai professionisti sanitari e alle altre figure che conoscono il funzionamento dell’alunno.
Lo scopo non deve essere quello di creare un fronte comune contro i genitori, ma di mettere a disposizione informazioni e punti di vista diversi per favorire una decisione consapevole.
Documentare il confronto
Le osservazioni della scuola, le ragioni della famiglia, il punto di vista dello studente, le informazioni fornite e le possibili soluzioni devono essere verbalizzati in modo chiaro.
Documentare non significa trasformare il dissenso in un procedimento contro la famiglia. Serve a ricostruire correttamente il percorso decisionale, evitare equivoci e verificare nel tempo gli effetti delle scelte compiute.
È opportuno distinguere sempre:
- i fatti osservati;
- le valutazioni dei docenti;
- le dichiarazioni della famiglia;
- le eventuali indicazioni dei servizi;
- le decisioni effettivamente assunte.
Continuare a monitorare il percorso scolastico
Anche quando la famiglia conferma la propria posizione, la scuola deve continuare a osservare:
- la partecipazione alle attività;
- l’apprendimento;
- le relazioni con compagni e adulti;
- l’autonomia;
- il benessere emotivo;
- l’eventuale presenza di nuovi ostacoli.
La decisione può essere riesaminata se emergono difficoltà o se cambiano le condizioni. Una scelta compiuta in un determinato momento non deve essere considerata necessariamente irreversibile.
Il rifiuto comporta automaticamente una segnalazione?
Il semplice dissenso della famiglia rispetto al sostegno non comporta automaticamente una segnalazione ai servizi sociali o all’autorità giudiziaria.
La Costituzione riconosce ai genitori il diritto e il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli. Allo stesso tempo, la scuola ha il compito di garantire il diritto all’istruzione e di rimuovere gli ostacoli che possono impedire la piena partecipazione dell’alunno.
La sola rinuncia al docente di sostegno non è sufficiente, di per sé, per concludere che i genitori stiano compromettendo i diritti del minore.
Un eventuale intervento di tutela richiede ulteriori elementi concreti e documentati, tali da far ritenere seriamente pregiudicati l’istruzione, la sicurezza, la salute o il benessere dell’alunno.
Il dirigente scolastico deve quindi valutare la situazione specifica, evitare automatismi e utilizzare anzitutto gli strumenti ordinari di informazione, confronto e collaborazione con la famiglia e con i servizi.
L’interesse concreto dell’alunno viene prima delle posizioni degli adulti
La domanda decisiva non è soltanto se la famiglia possa formalmente rinunciare al sostegno.
Occorre chiedersi quale soluzione favorisca la partecipazione effettiva alla vita della classe e permetta all’alunno di:
- partecipare alle attività della classe;
- comprendere e svolgere le consegne;
- comunicare con compagni e docenti;
- sviluppare le proprie autonomie;
- apprendere secondo le proprie possibilità;
- vivere la scuola senza isolamento o dipendenza eccessiva;
- ricevere gli adattamenti e gli strumenti di cui ha effettivamente bisogno.
La valutazione dovrebbe considerare aspetti concreti:
- il livello di partecipazione;
- le relazioni con i compagni;
- la possibilità di accedere alle attività;
- l’autonomia personale e scolastica;
- il benessere emotivo;
- la presenza di barriere fisiche, comunicative, organizzative o didattiche;
- l’effettiva utilità degli interventi già realizzati.
Se il sostegno viene utilizzato in modo separante o produce una dipendenza non necessaria, la risposta non deve essere automaticamente la sua eliminazione. Può essere necessario modificarne l’impiego.
Se, al contrario, la sua assenza espone l’alunno a isolamento, mancata partecipazione o difficoltà non adeguatamente compensate, la famiglia deve ricevere informazioni chiare prima di confermare la propria scelta.
L’obiettivo non è difendere una risorsa scolastica in astratto, ma individuare la soluzione più rispettosa dei diritti, della dignità e delle effettive necessità dello studente.
Il sostegno può quindi essere imposto?
Il sostegno scolastico non può essere imposto all’alunno come un trattamento coercitivo. La famiglia può partecipare alle decisioni, esprimere dissenso e comunicare di non voler richiedere o utilizzare la risorsa del docente di sostegno.
La scelta deve però essere consapevole, chiaramente formulata e valutata alla luce del diritto allo studio del minore.
La scuola ha il dovere di:
- informare la famiglia;
- ascoltare lo studente;
- chiarire le conseguenze della scelta;
- proporre modalità alternative di intervento;
- utilizzare il GLO come sede di confronto;
- documentare il percorso decisionale;
- continuare a monitorare la situazione;
- garantire comunque una didattica inclusiva.
Il diritto della famiglia alla partecipazione e la responsabilità della scuola non sono principi contrapposti. Devono concorrere alla stessa finalità: tutelare l’interesse concreto dello studente e costruire un ambiente scolastico nel quale possa partecipare senza essere escluso, isolato o assistito oltre il necessario.
Domande frequenti
Il sostegno è obbligatorio per un alunno con disabilità certificata?
Il sostegno è un diritto finalizzato a rendere effettiva l’inclusione, non un trattamento coercitivo. La scuola deve però informare la famiglia e valutare attentamente gli effetti che la mancata utilizzazione della risorsa potrebbe avere sul diritto allo studio.
La famiglia può rinunciare al docente di sostegno?
La famiglia può formalizzare la volontà di non avvalersi della risorsa. Prima di rendere definitiva la scelta è necessario chiarire che cosa venga rifiutato, quali siano le ragioni e quali conseguenze potrebbero derivarne per l’alunno.
La rinuncia al docente non determina automaticamente la revoca della certificazione né la cessazione di ogni responsabilità inclusiva della scuola.
La scuola può attivare il sostegno senza la documentazione prevista?
No. La scuola non può attribuire autonomamente una condizione di disabilità né attivare formalmente il sostegno senza la documentazione richiesta.
Può comunque osservare le difficoltà, confrontarsi con la famiglia e adottare le ordinarie strategie didattiche di individualizzazione e personalizzazione.
Il docente di sostegno è assegnato esclusivamente all’alunno?
No. Il docente di sostegno è contitolare della classe e partecipa alla responsabilità educativa e didattica dell’intero gruppo.
Il suo intervento deve favorire l’inclusione dell’alunno senza trasformarsi necessariamente in un affiancamento individuale permanente.
La famiglia può decidere come deve lavorare il docente di sostegno?
La famiglia può esprimere osservazioni, segnalare difficoltà e partecipare alla definizione del PEI. Non può però organizzare unilateralmente il personale scolastico o impedire al docente di sostegno di esercitare le proprie funzioni nei confronti della classe.
Che cosa succede se la famiglia e la scuola non sono d’accordo?
La scuola deve chiarire le ragioni del dissenso, fornire informazioni comprensibili, ascoltare lo studente quando possibile, utilizzare il GLO come sede di confronto e documentare le decisioni.
Il semplice disaccordo non determina automaticamente una segnalazione.
La rinuncia può essere modificata in seguito?
La situazione può essere riesaminata se cambiano i bisogni dell’alunno o se emergono nuove difficoltà. È opportuno che ogni nuova decisione venga formalizzata e discussa con la scuola.
Riferimenti normativi essenziali
- Costituzione della Repubblica italiana, articoli 3, 30 e 34.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, in particolare articoli 12, 13 e 15.
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
- D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96, contenente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 66/2017.
- Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, relativo ai modelli nazionali di PEI e alle modalità di assegnazione delle misure di sostegno.
- Decreto interministeriale 1° agosto 2023, n. 153, che ha aggiornato il D.I. 182/2020, i modelli di PEI e le relative linee guida.
- D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, articolo 315, sulla contitolarità dei docenti di sostegno.
- D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, relativo alla riforma della valutazione della disabilità e del progetto di vita individuale.
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