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Acquista su Amazon Scarica l’indice in PDFL’assistenza di base agli alunni con disabilità comprende gli interventi materiali e non specialistici necessari per consentire allo studente di accedere agli spazi scolastici, muoversi in sicurezza e partecipare alla vita quotidiana della scuola.
Quando si parla genericamente di personale ATA, il riferimento principale è al collaboratore scolastico. Il suo profilo professionale comprende infatti compiti di accoglienza, vigilanza, collaborazione con i docenti e ausilio materiale agli alunni con disabilità.
L’assistenza di base non coincide con l’attività didattica, con l’assistenza educativa specialistica o con quella sanitaria. Rappresenta però una condizione concreta per rendere possibile la frequenza scolastica e l’effettiva partecipazione dell’alunno.
Il profilo del collaboratore scolastico è definito dall’Allegato A del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024. Il successivo CCNL 2022-2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025, mantiene applicabili le disposizioni precedenti per quanto non espressamente previsto o sostituito.
Che cosa si intende per assistenza di base nella scuola
L’assistenza di base riguarda i bisogni materiali connessi alla presenza dell’alunno nell’ambiente scolastico. Non consiste in un intervento educativo specialistico o in una prestazione sanitaria, ma in un aiuto concreto nelle attività quotidiane che lo studente non riesce a svolgere autonomamente.
In relazione alle effettive necessità, può comprendere:
- l’accesso dall’area esterna all’edificio scolastico;
- l’ingresso e l’uscita dalla scuola;
- gli spostamenti tra aula, palestra, laboratorio, mensa e altri ambienti;
- l’accesso ai servizi igienici;
- l’assistenza materiale per la cura dell’igiene personale;
- il supporto necessario per utilizzare gli spazi scolastici in sicurezza.
Non tutti gli alunni con disabilità hanno bisogno dello stesso tipo di assistenza. Alcuni possono necessitare soltanto di un accompagnamento occasionale, mentre altri possono avere bisogno di un supporto più frequente durante la giornata.
L’intervento deve essere proporzionato alle reali necessità, evitando di sostituirsi all’alunno nelle attività che può svolgere autonomamente.
Quali compiti spettano al collaboratore scolastico
Il collaboratore scolastico non svolge soltanto attività di pulizia e sorveglianza degli ambienti. Il suo profilo comprende anche l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, la collaborazione con i docenti e l’assistenza materiale non specialistica agli studenti con disabilità.
Il Decreto legislativo 66/2017, richiamato tra le principali norme sull’inclusione scolastica, prevede che, nell’ambito del personale ATA, siano assegnati alle scuole collaboratori scolastici anche per lo svolgimento dei compiti assistenziali previsti dal loro profilo professionale. Nell’assegnazione deve essere considerato anche il genere degli alunni da assistere, nei limiti delle risorse disponibili presso ciascuna istituzione scolastica.
Supporto nell’accesso e negli spostamenti
Il collaboratore scolastico può aiutare l’alunno a entrare nell’edificio, raggiungere l’aula e spostarsi negli ambienti comuni.
Tra le attività che possono rientrare in questo supporto vi sono:
- accompagnare l’alunno dall’ingresso all’aula;
- aiutarlo a raggiungere la palestra, la mensa o un laboratorio;
- verificare che il percorso sia libero e accessibile;
- prestare assistenza durante l’uscita dall’edificio;
- facilitare l’utilizzo degli spazi comuni.
Il supporto deve essere adeguato alle caratteristiche dell’alunno e alle condizioni degli ambienti, senza trasformarsi in un intervento sanitario o riabilitativo.
Assistenza nei servizi igienici e cura dell’igiene personale
Il profilo del collaboratore scolastico comprende anche l’ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.
Occorre distinguere questa previsione dall’assistenza ordinaria prevista, in termini generali, nelle scuole dell’infanzia e primaria. Quando il bisogno riguarda specificamente un alunno con disabilità, l’ausilio materiale non specialistico può essere necessario in tutti gli ordini e gradi di scuola, in relazione alle condizioni concrete dello studente.
L’intervento deve essere svolto proteggendo la riservatezza dell’alunno, utilizzando spazi adeguati e prestando soltanto l’aiuto realmente necessario. È opportuno spiegare con chiarezza ciò che si sta per fare e, quando possibile, coinvolgere l’alunno nelle azioni che è in grado di compiere autonomamente.
Differenza tra assistenza di base, educativa e sanitaria
L’assistenza di base non deve essere confusa con gli altri interventi che possono essere presenti durante l’orario scolastico.
| Tipo di assistenza | Funzione principale | Figura di riferimento |
|---|---|---|
| Assistenza di base | Supporto materiale non specialistico per l’accesso, gli spostamenti, l’uso dei servizi igienici e la cura dell’igiene personale | Collaboratore scolastico |
| Assistenza educativa, all’autonomia o alla comunicazione | Promozione dell’autonomia, facilitazione della comunicazione, delle relazioni e della partecipazione alle attività | Assistente educativo o assistente all’autonomia e alla comunicazione |
| Assistenza sanitaria | Interventi connessi alla salute, alla somministrazione di farmaci o a specifiche necessità cliniche | Personale sanitario o soggetti individuati attraverso procedure specifiche |
Assistenza educativa e assistenza di base
L’assistente educativo o l’assistente all’autonomia e alla comunicazione svolge una funzione diversa da quella del collaboratore scolastico. Il suo intervento è orientato alla comunicazione, alle relazioni, allo sviluppo dell’autonomia personale e alla partecipazione dell’alunno alle attività scolastiche.
Le denominazioni, i requisiti e le modalità di organizzazione del servizio possono variare tra i diversi territori. Questa figura, tuttavia, non coincide con il personale ATA e non assorbe automaticamente i compiti materiali attribuiti al collaboratore scolastico.
La Legge 104/1992 distingue infatti l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale dalle attività di sostegno didattico e dai compiti propri del personale scolastico. Anche il Decreto legislativo 66/2017 mantiene distinte le competenze degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione da quelle dei collaboratori scolastici.
Assistenza sanitaria
Le prestazioni sanitarie non rientrano automaticamente nell’assistenza di base. La somministrazione di farmaci e gli altri interventi collegati a particolari condizioni cliniche richiedono valutazioni, autorizzazioni e procedure specifiche.
Non è quindi corretto considerare qualsiasi bisogno dell’alunno come una normale mansione assistenziale del collaboratore scolastico. Per la somministrazione dei farmaci durante l’orario scolastico esistono specifiche raccomandazioni elaborate congiuntamente dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Salute.
La collaborazione tra personale ATA, docenti e famiglia
L’assistenza è più efficace quando le diverse figure coinvolte conoscono il proprio ruolo e collaborano senza sovrapporsi.
I docenti possono segnalare le esigenze che emergono durante le attività e coordinare gli spostamenti della classe, anche attraverso la collaborazione tra docente curricolare e insegnante di sostegno. Il personale ATA assicura il supporto materiale previsto dal proprio profilo. La famiglia può fornire alla scuola le informazioni utili per comprendere le modalità con cui l’alunno viene abitualmente aiutato. Gli eventuali operatori esterni possono offrire indicazioni relative all’autonomia, alla comunicazione e alla partecipazione.
Collaborare non significa che tutte le persone debbano svolgere gli stessi compiti. Significa predisporre una gestione coerente della giornata scolastica, evitando vuoti organizzativi, sovrapposizioni o passaggi di responsabilità improvvisati.
Le informazioni condivise devono essere limitate a quelle realmente necessarie. Il collaboratore scolastico non deve conoscere ogni dettaglio clinico o familiare, ma deve ricevere le indicazioni indispensabili per prestare un’assistenza sicura e rispettosa.
Perché è importante l’organizzazione predisposta dalla scuola
L’assistenza di base non dovrebbe dipendere esclusivamente dalla disponibilità occasionale di un singolo lavoratore. È la scuola, attraverso la propria organizzazione, a dover predisporre il servizio.
In termini generali, occorre individuare:
- i momenti della giornata nei quali può essere necessario il supporto;
- il personale incaricato;
- le modalità per garantire la continuità in caso di assenza;
- gli ambienti utilizzabili nel rispetto della riservatezza;
- gli eventuali ostacoli presenti nei percorsi interni;
- le modalità di comunicazione tra personale ATA e docenti.
Le necessità assistenziali dell’alunno devono inoltre essere considerate nella progettazione individualizzata, anche nell’ambito del nuovo PEI su base ICF, e nell’organizzazione complessiva degli interventi di inclusione.
Un’organizzazione preventiva riduce il rischio che l’alunno debba attendere, rinunciare a un’attività o dipendere da soluzioni improvvisate. Permette inoltre al personale di agire con maggiore chiarezza, senza trasformare ogni necessità quotidiana in un’emergenza.
Il Decreto legislativo 66/2017 collega espressamente la definizione dell’organico ATA e l’assegnazione dei collaboratori scolastici alla presenza degli alunni con disabilità e ai compiti assistenziali previsti dal profilo professionale. L’inclusione richiede quindi anche una distribuzione adeguata delle risorse e una gestione concreta del servizio.
Dignità, riservatezza e autonomia dell’alunno
L’assistenza materiale coinvolge spesso aspetti molto personali. Per questo non conta soltanto che l’intervento venga effettuato, ma anche il modo in cui viene svolto.
L’alunno deve essere trattato con rispetto, senza commenti, esposizioni inutili o comportamenti che possano generare imbarazzo. Le operazioni legate all’igiene personale devono svolgersi in un ambiente che protegga la riservatezza.
È importante anche evitare un’assistenza eccessiva. Aiutare non significa fare sempre tutto al posto dell’alunno. Quando possibile, il supporto deve favorire l’autonomia, lasciando alla persona il tempo e lo spazio necessari per compiere le azioni che è in grado di svolgere.
Il rispetto della dignità, dell’autonomia individuale, dell’indipendenza e della riservatezza rientra tra i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la Legge 18/2009.
L’inclusione riguarda tutta la comunità scolastica
Il collaboratore scolastico non sostituisce il docente, l’assistente all’autonomia e alla comunicazione o il personale sanitario. Il suo intervento, tuttavia, può rendere concretamente possibile la partecipazione dell’alunno.
Raggiungere la palestra, utilizzare i servizi igienici, entrare in aula insieme ai compagni o partecipare a un’attività in un altro ambiente sono aspetti ordinari della vita scolastica. Quando questi passaggi non sono accessibili, la semplice presenza fisica dell’alunno non si traduce in una partecipazione scolastica effettiva.
L’assistenza di base è quindi parte dell’organizzazione inclusiva della scuola. Non esaurisce l’inclusione, ma contribuisce a rimuovere gli ostacoli materiali che possono limitare l’autonomia, il benessere e la partecipazione dello studente.
Domande frequenti
L’assistenza di base agli alunni con disabilità riguarda soltanto la scuola dell’infanzia?
No. L’ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità può essere necessario in tutti gli ordini e gradi di scuola. Il tipo di intervento deve essere definito in relazione ai bisogni concreti dello studente e all’organizzazione dell’istituto.
L’assistenza igienica rientra tra i compiti del collaboratore scolastico?
Sì. Il profilo professionale comprende l’ausilio materiale non specialistico agli alunni con disabilità nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. L’attività deve essere organizzata dalla scuola e svolta nel rispetto della dignità, della riservatezza e dell’autonomia dell’alunno.
Il collaboratore scolastico e l’assistente educativo svolgono gli stessi compiti?
No. Il collaboratore scolastico presta assistenza materiale non specialistica. L’assistente educativo o l’assistente all’autonomia e alla comunicazione interviene invece sugli aspetti educativi, relazionali e comunicativi, nonché sullo sviluppo dell’autonomia.
Le due figure devono collaborare, ma mantengono responsabilità e competenze differenti.
Il personale ATA deve svolgere anche procedure sanitarie?
L’assistenza di base non comprende automaticamente procedure sanitarie. La somministrazione di farmaci e gli interventi collegati a condizioni cliniche seguono disposizioni e procedure specifiche, distinte dai normali compiti di assistenza materiale.
L’assistenza di base è responsabilità di un solo collaboratore scolastico?
La scuola può individuare uno o più lavoratori incaricati, ma deve predisporre un’organizzazione capace di garantire il servizio e la sua continuità. L’assistenza non dovrebbe dipendere da accordi informali o dalla disponibilità occasionale di una sola persona.
Riferimenti normativi essenziali
- Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, Allegato A, profilo del collaboratore scolastico.
- Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024, sottoscritto il 23 dicembre 2025.
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, articolo 3, prestazioni e competenze per l’inclusione scolastica.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 13, integrazione scolastica e assistenza per l’autonomia e la comunicazione.
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18.
- Raccomandazioni del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute del 25 novembre 2005 sulla somministrazione dei farmaci durante l’orario scolastico.
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