Introduzione
Competenze Psicopedagogiche per il Docente Inclusivo
Appunti ragionati per la preparazione al TFA e ai concorsi nella scuola. I contenuti in ambito scolastico pubblicati su Sapere Quotidiano sono stati selezionati e riorganizzati in modo chiaro e sistematico per favorire la comprensione e il ripasso.
Con l’introduzione della Legge 170/2010 e del DM 5669/2011, il sistema scolastico italiano ha adottato strumenti chiari per garantire agli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) il diritto allo studio attraverso misure personalizzate.
Tra le questioni che più spesso generano dubbi tra docenti e famiglie c’è questa:
Dar tempo aggiuntivo in una prova scolastica è una misura compensativa o dispensativa?
Per rispondere in modo preciso occorre distinguere ciò che la normativa dice in modo esplicito da ciò che è frutto di interpretazioni o prassi non uniformi.
1. Cosa prevedono le fonti normative principali
Le tre fonti centrali in Italia per il tema DSA sono:
1.1 Legge 8 ottobre 2010, n. 170
È il testo che definisce i diritti degli studenti con DSA. Stabilisce che la scuola deve garantire:
- strumenti compensativi
- misure dispensative
- una didattica personalizzata
La Legge 170 non elenca quali strumenti o misure rientrino nelle due categorie. Non cita il tempo aggiuntivo né lo classifica.
1.2 DM 12 luglio 2011, n. 5669 (regole attuative della Legge 170)
Il Decreto esplicita come attuare le misure. Nel testo:
- ribadisce che strumenti compensativi e misure dispensative devono essere definiti nel PDP
- afferma che agli studenti con DSA durante verifiche ed esami devono essere garantiti “tempi aggiuntivi adeguati alle necessità” (art. 6 e 7)
Il DM 5669 menziona il tempo aggiuntivo ma non lo classifica né come compensativo né come dispensativo.
1.3 Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA (2011)
Sono le indicazioni pedagogiche operative allegate al DM 5669. Definiscono:
- strumenti compensativi: strumenti tecnologici o didattici che facilitano l’esecuzione (mappe, sintesi vocale, calcolatrice, computer, tabelle, software…)
- misure dispensative: esonero da compiti che risultano particolarmente difficoltosi, come la lettura ad alta voce, il prendere appunti, il copiare dalla lavagna, la riduzione del numero di esercizi
Nel capitolo sugli esami, le Linee Guida indicano che devono essere previsti tempi più lunghi.
Anche qui: il tempo aggiuntivo è citato, ma non collocato formalmente in una categoria.
2. Il nodo centrale: la normativa non definisce la classificazione del tempo aggiuntivo
Alla domanda “il tempo extra è compensativo o dispensativo?”, la risposta giuridica è:
La normativa italiana non classifica il tempo aggiuntivo come misura compensativa o dispensativa.
Né la legge, né il decreto, né le linee guida lo inseriscono esplicitamente in una delle due categorie.
Le uniche misure dispensative nominate nelle Linee Guida sono di tutt’altro tipo (lettura ad alta voce, appunti, copia dalla lavagna, riduzione del numero di esercizi). Gli strumenti compensativi nominati riguardano strumenti didattici o tecnologici.
Il tempo in più è trattato come un adattamento delle modalità di verifica, previsto dagli atti ufficiali ma non classificato formalmente nelle due liste.
3. Qual è dunque l’inquadramento corretto?
Per rispondere con precisione occorre separare due piani.
3.1 Sul piano normativo
Il tempo aggiuntivo è un adattamento delle modalità della prova, previsto dagli atti ufficiali ma non classificato formalmente come compensativo o dispensativo.
Quando DM 5669 e Linee Guida parlano di prove di esame, usano espressioni come:
- “garantire tempi adeguati”
- “tempi più lunghi per lo svolgimento”
senza inserirlo nelle due categorie.
3.2 Sul piano pedagogico didattico (scuola)
Nel contesto dei PDP, la prassi italiana maggioritaria è di considerare il tempo aggiuntivo come:
Misura compensativa, perché:
- non elimina compiti
- non riduce la prova
- permette di svolgere lo stesso compito con condizioni adeguate
- compensa una lentezza nella decodifica o nell’elaborazione
Molti modelli di PDP degli Uffici Scolastici Regionali collocano il tempo aggiuntivo nella sezione degli strumenti o misure a supporto della prestazione, spesso insieme ad altri accorgimenti compensativi.
3.3 Nella prassi universitaria e nei test standardizzati
Le università italiane, pur attenendosi allo spirito della Legge 170, adottano regolamenti propri. Nei test di ingresso e nelle prove standardizzate:
- il tempo aggiuntivo è spesso chiamato “misura dispensativa dal vincolo temporale”
In questi casi il termine dispensativa è usato in senso amministrativo, non nel senso tecnico previsto dalla Legge 170 per la scuola.
4. Perché non bisogna confondere i due livelli
È fondamentale chiarire che:
Il fatto che un’università chiami “dispensativa” la deroga sul tempo non significa che lo sia nella normativa scolastica.
La normativa scolastica non attribuisce questa definizione. La confusione nasce perché scuola e università non usano sempre gli stessi termini nello stesso modo e perché alcuni materiali divulgativi mescolano i due piani.
5. Conclusione:
6. Fonti normative ufficiali
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 – “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”.
- DM 12 luglio 2011, n. 5669 – “Regole attuative della Legge 170/2010”. In particolare gli articoli 5, 6 e 7, che contengono indicazioni su strumenti, misure e tempi aggiuntivi negli esami.
- Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA (2011) – Allegate al DM 5669. Contengono la distinzione fra strumenti compensativi e misure dispensative e l’obbligo di predisporre tempi aggiuntivi adeguati.
- Indicazioni operative per l’Esame di Stato (varie annualità) del Ministero dell’Istruzione – Ribadiscono l’obbligo di garantire tempi più lunghi agli studenti con DSA secondo quanto previsto nel PDP.
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